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                         TARI- TARIFFA RIFIUTI ANNO 2020

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI: RISCOSSIONE IN AUTOLIQUIDAZIONE.

La Tariffa sui Rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento Comunale, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 44 del 30/07/2020, verrà riscosso mediante versamento volontario (in autoliquidazione) secondo le modalità previste dell’art. 31 e le tariffe di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n° 47 del 30/07/2020.

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI TENUTI AL VERSAMENTO - DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Sono tenuti al versamento della tariffa sui rifiuti coloro i quali, nel corso dell’anno 2020, hanno occupato o detenuto, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali ed aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, esistenti nel territorio del Comune di Alghero.

In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore del locale o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione e superficie.

I soggetti passivi di cui sopra devono presentare la dichiarazione di occupazione, cessazione o variazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli apposti moduli messi a disposizione dell’ufficio. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree, sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzo, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

SCADENZE DI PAGAMENTO ANNO 2020

La Tariffa sui Rifiuti per l’anno 2020 è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato (F24), ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale concernente il versamento della TARI, secondo le seguenti scadenze così come da regolamento comunale.

PRIMA RATA O SOLUZIONE UNICA

entro il 16 settembre 2020

SECONDA RATA

entro il 16 ottobre 2020

TERZA RATA

entro il 16 novembre 2020

QUARTA RATA entro il 16 dicembre 2020
 

In caso di mancato rispetto delle scadenze sopra riportate, - per non incorrere nella sanzione del 30% dell'importo dovuto –ci si potrà avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97, con applicazione della sanzione ridotta oltre agli interessi. In caso di versamenti omessi, parziali o tardivi, senza che sia intervenuto il sopra citato ravvedimento operoso da parte del contribuente, l’ufficio provvederà all’emissione di avvisi d’accertamento.

 

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

da applicarsi a seguito di richiesta

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE – SCADENZA IL 16/09/2020

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • riduzione del 30%: se condotte da un unico occupante ultrasettantenne residente nel Comune, a condizione che il reddito ISEE sia inferiore a 20.000 euro,  previa apposita dichiarazione;
  • riduzione del 30%: se condotte da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, o se condotte da soggetti iscritti ai registri dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.);

Tali riduzioni si applicano alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini previsti.

Le stesse cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE– SCADENZA IL 16/09/2020

La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile del 30%, ai locali diversi dalle abitazioni ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 210 giorni nell’anno solare.

La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo, rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

 


 

 

RIDUZIONI PER IL RECUPERO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE– SCADENZA IL 30/06/2021

Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o ci siano obiettive difficoltà di individuare le superfici escluse dal tributo, relativamente alle attività di seguito indicate la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta la percentuale di abbattimento del 30%:

 

ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici ed odontotecnici, laboratori di analisi

autocarrozzerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, stagnini e smalterie;

officine di riparazioni auto, moto, macchine agricole o industriale, imbarcazioni

officine di carpenteria metallica, officine in genere per produzione di materiale ferroso o laminati in ferro, alluminio o fili di ferro o di acciaio;

lavanderie a secco e tintorie non industriali

tipografie, stamperie, serigrafie, studi di progettazioni grafiche, vetrerie

elettrauto, stabilimenti in cui si producono batterie

allestimenti pubblicitari, insegne luminose, di materie plastiche in genere, vetroresina;

caseifici, cantine vinicole, oleifici e frantoi oleari

macellerie e pescherie.

 

Per fruire di tale riduzione è necessario comunicare annualmente, entro il 30 giugno dell’anno successivo, i quantitativi di rifiuti prodotti, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, unitamente alla dichiarazione MUD o dichiarazione analoga prevista dalla normativa

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

La TARI è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.

Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

RIDUZIONI "COVID-19" UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A TEMPORANEA CHIUSURA

per le sole attività individuate dalle normative, sono state applicate delle riduzioni incidenti sulla quota variabile, in virtù del periodo di provvisoria chiusura, relativamente all'emergenza sanitaria.

 

Riferimenti normativi e modulistica TARI

 

 
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