IMU

  • Servizio attivo

L’IMU, Imposta Municipale Propria, è il tributo istituito dal governo Monti nella manovra Salva-Italia del 2011 e si paga a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari.


A chi è rivolto

A tutti i proprietari di immbili del Comune di Alghero

Descrizione

La Legge n. 147 del 2013, commi da 639 a679 e commi da 681 a 706, ha riordinato la disciplina sulla tassazione immobiliare e ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale(IUC), che comprende:

• IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

• TASI, per l'erogazione di servizi comunali, articolato in un tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore:

• TARI, tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli).

L’IMU si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.

IMMOBILI ESENTI

Ai sensi dell'art. 1 comma 707 e 708 della legge 147/20132, dal 01/01/2014 non si applica l'Imposta Municipale Propria per i seguenti immobili:

• abitazione principale  e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

• abitazione principale e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

• l'unita' immobiliare, e relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata;

• le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

• la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

• un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

L'IMU NON SI PAGA INOLTRE

• per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

• per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni,dalla legge 26/2/1994, n. 133;

• per i casi per cui la normativa vigente prevede l'esenzione.

Per pertinenze dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

SOGGETTI PASSIVI

Sono soggetti al pagamento dell’IMU:

 • coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;

• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

• l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);

• il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto (se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);

• i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;

• i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto,anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.

IL VALORE DEGLI IMMOBILI

La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore degli immobili:fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili.

IL VALORE DEI FABBRICATI

Per fabbricato si intende l’unità immobiliare scritta o che deve essere iscritta al Catasto dei Fabbricati, alla quale sia attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale. Il valore dei fabbricati è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio 2014, rivalutate del 5 per cento (ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) i seguenti moltiplicatori:

● 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

● 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

● 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

● 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

● 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

● 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l’applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in uno stato di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445. L’inagibilità dell’immobile deve essere conseguenza di un accadimento imprevisto o casuale; non sono pertanto, in nessun caso, da considerare inagibili gli immobili oggetto di interventi edilizi.

IL VALORE DEI TERRENI AGRICOLI

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio 2014, rivalutato del 25 per cento (ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, anche noncoltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

IL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2014 determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A1, A8 e A9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione di imposta per l’abitazione principale, va inoltre suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso. Il Comune di Alghero si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:

●posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;

●posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

IMMOBILI ESENTI IMU

Sono esenti dall'IMU gli immobili posseduti dallo Stato e gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previstedall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del Decreto legislativo n. 504/1992.

DICHIARAZIONE IMU

Con la dichiarazione IMU il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta.  Per conoscere i casi per cui deve essere presentata la dichiarazione IMU è necessario fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del modello, approvate con D.M. il 30 ottobre 2012. Si evidenziano, di seguito, a titolo esemplificativo, i casi di variazione per i quali la dichiarazione IMU deve essere presentata:

- per comunicare il diritto, o la cessazione del diritto, all’agevolazione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

- per comunicare il diritto, o la cessazione del diritto, all’agevolazione per i fabbricati di interesse storico e artistico;

- per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (IAP);

- per l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- per gli immobili che sono stati oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;

- per gli atti relativi ad aree fabbricabili; per i terreni agricoli divenuti area edificabile; per l’area divenuta edificabile a seguito della demolizione del fabbricato;

- per gli immobili assegnati ai soci della cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria;

- per gli immobili che hanno perso, oppure acquistato, il diritto all’esenzione dell’IMU;- per gli immobili esenti, ai sensi della lett. c) e della lettera i), comma 1, art. 7 del D.Lgs. 504 del 1992;

- per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

- per gli immobili per cui è intervenuta una riunione di usufrutto o l’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, se tali variazioni non sono state dichiarate in Catasto o non dipendono da atti per i quali sono state applicate le procedure telematiche del MUI;

- per gli immobili per cui si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale per effetto di legge (es. usufrutto legale dei genitori o diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540 del Codice Civile);

- per gli immobili assegnati dal giudice con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- per l’immobile che beneficia delle agevolazioni per l’abitazione principale, e relative pertinenze, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale;

- per comunicare il diritto, o la cessazione del diritto, alle agevolazioni per l’abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

- per gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;

- per le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- per comunicare il diritto, o la cessazione del diritto, all’agevolazione prevista per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.

- per comunicare il diritto alla riduzione di aliquota rispetto a quella ordinaria per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze , concessi in uso gratuito ai parenti fino al 2° grado in linea retta che le utilizzino come abitazione principale , a condizione che sia il concedente che il concessionario siano entrambi residenti nel Comune di Alghero, riportando nelle note i dati anagrafici del concessionario e il grado di parentela.

- per comunicare il diritto alla riduzione di aliquota rispetto a quella ordinaria per gli immobili locati a canone concordato, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 431/1998, allegando copia del contratto.

- per gli immobili che vengono adibiti o che cessano di essere adibiti ad abitazione principale.

La dichiarazione IMU avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.

SCADENZA DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni.

Come fare

L'IMU deve essere versata in due rate, la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare entro il 16 giugno 2016, è pari 50% dell'imposta dovuta per l’intero anno calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l'anno 2016. La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2016, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote 2016. Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2014. Il versamento IMU può essere effettuato utilizzando il modello F24, utilizzando i codici tributo approvati dall'agenzia delle entrate con le risoluzioni n. 35/E 2012e n. 33/E 2013.

I codici da utilizzare sono i seguenti:

•Codice Comune di ALGHERO: A192

•Codici Tributo:3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;

•3914 IMU per i terreni – COMUNE;

•3916 IMU aree fabbricabili – COMUNE;

•3918 IMU per altri fabbricati –COMUNE;

•3925 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO;

•3930 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - COMUNE

L’IMU dovuta per le abitazioni principali A/1, A/8 e A/9, per gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili, con esclusione dei fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, deve essere versata esclusivamente al Comune. Per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D deve invece essere versata direttamente allo Stato l’IMU calcolata sulla base dell’aliquota 0,76%, mentre è destinata al Comune la differenza tra l’imposta calcolata sulla base dell’aliquota deliberata e la quota riservata alla Stato.Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare é uguale od inferiore a 12 euro. Se l'importo da versare supera i 12 euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

VERSAMENTO ENTI NON COMMERCIALI

Il versamento dell'IMU degli enti non commerciali deve essere effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno ed il 16 dicembre dell'anno di imposta e l'ultima, a conguaglio dell'imposta dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo.

 

Cosa serve

Cosa si ottiene

[Da compilare]

Tempi e scadenze

L’Imposta municipale propria è versata in due quote annuali, una di acconto e l’altra a saldo e conguaglio, ed è dovuta proporzionalmente alla percentuale e ai mesi dell'anno di possesso.

La scadenza naturale dell'imposta è fissata entro e non oltre il 16 del mese di giugno ed entro e non oltre il sedici del mese di dicembre, salvo eventuali proroghe.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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Pagina aggiornata il 20/01/2024

Documenti e Normativa

Riferimenti normativi e modulistica IMU

Riferimenti normativi e modulistica Imposta Municipale Propria

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