Imposta di soggiorno

  • Servizio attivo

Si applica ad ogni pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, che si trovano nel territorio del Comune di Alghero.


A chi è rivolto

Presupposto dell’imposta di soggiorno, di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale”, è il pernottamento nelle seguenti strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Alghero di cui alla legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 e succ. mm. ed ii. e, per quanto ancora in vigore sino all'adozione delle direttive di attuazione di tale legge, alla legge regionale 14 maggio 1984 n. 22 e alla legge regionale.

Per tali intendendosi a titolo non esaustivo:

Strutture ricettive alberghiere:
alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi albergo, alberghi rurali, condhotel.

Strutture ricettive all’aria aperta:
campeggi e villaggi turistici, marina resort, aree sosta di caravan, autocaravan e altri simili mezzi mobili di pernottamento.

Strutture extra-alberghiere:
case per ferie, ostelli per la gioventù, domos, case e appartamenti per vacanze, residence, bed&breakfast, boat&breakfast, e unità immobiliari concesse in locazione occasionale a fini ricettivi, nonché esercizi di affittacamere e turismo rurale di cui alla legge regionale 12 agosto 1998 n. 27 e agriturismo di cui alla legge regionale legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 e ss.mm.ii.

Soggetto passivo

Soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all’art. 1 situate sul territorio comunale e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Alghero.

Descrizione

Il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 ha dato facoltà ai Comuni di istituire l'Imposta di soggiorno il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Il Comune di Alghero, con delibera del C.C. n. 25 del 21.10.2014, ha introdotto l'Imposta di soggiorno con decorrenza 1 gennaio 2015.

L'istituzione dell’Imposta di soggiorno rientra fra gli indirizzi qualificanti di un'organica strategia di risanamento dei conti del Comune, finalizzati a condurre gradualmente il bilancio su un sentiero di concreta sostenibilità finanziaria ed economica, senza operare tagli per i servizi essenziali, specie quelli rivolti alle categorie deboli, e senza precludersi di cogliere le opportunità per favorire lo sviluppo economico e l'occupazione.

In questo modo si assicura al bilancio dell’Ente un’entrata strutturale per fronteggiare le esigenze emergenti in materia di turismo e di sostegno delle strutture ricettive, attuare interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, così come indicativamente previsto dalla normativa di riferimento;

L'imposta prevede alcuni obblighi per il gestore della struttura ricettiva, quali la riscossione dal turista dell'imposta e il successivo riversamento nelle casse comunali.

Il gestore della struttura ricettiva ha anche l'obbligo di dichiarare i pernottamenti imponibili ai fini dell'Imposta con cadenza trimestrale, utilizzando il software gestionale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

L'imposta si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte), fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, che si trovano nel territorio del Comune di Alghero, ed è calcolata per ciascun pernottamento applicando alla tariffa base eventuali riduzioni.

Alla disciplina dell’imposta di soggiorno sono state apportate modifiche dal Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19”, ove – fra le altre cose – si dispone il mutamento della classificazione giuridica dei gestori delle strutture ricettive, non più classificati come “agenti contabili”, bensì come “responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno”.

Pertanto, preso atto della necessità di recepire e implementare le modifiche introdotte dalla normativa sopra citata, con Deliberazione di C.C. N. 68 del 26/09/2022 si è provveduto a modificare opportunamente il Regolamento dell’Imposta di Soggiorno.

Con Deliberazione di C.C. n. 27 del 25/05/2023 sono state apportate ulteriori modifiche relative all'introduzione di un'ulteriore caso di esenzione, con efficacia dal 01/08/2023.

Vai al testo del nuovo Regolamento.

Come fare

Soggetti Responsabili degli obblighi tributari

I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:

a) il gestore della struttura ricettiva di cui all’articolo 1 del presente regolamento;

b) il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 4, comma 5 ter del D.L. 50/2017 convertito in legge con modificazioni dalla L. 96/2017 e l’eventuale rappresentante fiscale di cui all’art. 4, comma 5 bis del D.L. 50/2017 convertito in legge con modificazioni dalla L. 96/2017.

I soggetti sopra indicati hanno l’obbligo di:
a) informare il soggetto passivo dell’obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per assolverlo nonché di richiedere il pagamento dell’imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite;

b) dichiarare, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre precedente, il numero di pernottamenti imponibili, i giorni di permanenza, nonché il numero di quelli che beneficiano di esenzione o di riduzione e le relative motivazioni. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante il sistema informativo comunale per la gestione dell’imposta di soggiorno;

c) entro lo stesso termine di cui alla lettera precedente, versare nel conto corrente del Comune le somme riscosse. I termini di versamento indicati rappresentano la scadenze ai fini dell’adempimento e dell’applicazione della sanzione per omesso/parziale versamento.

d) rendere la dichiarazione cumulativa, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, contenente il numero di pernottamenti imponibili, i giorni di permanenza nonché il numero di quelli esenti e le relative motivazioni, di cui all’articolo 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 14.03.2011 n.23 e ss.mm.ii. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall’Amministrazione e pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente

I soggetti sopra indicati assumono la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Cosa serve

Quanto costa

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive sopra indicate, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, il quale provvede alla riscossione dell’imposta rilasciandone quietanza.

Il versamento dell'imposta di soggiorno è effettuato dal gestore delle strutture ricettive, entro 15 giorni dalla fine del trimestre precedente tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA o mediante bonifico bancario/postale intestato a:

COMUNE DI ALGHERO – IMPOSTA DI SOGGIORNO

IBAN: IT 41 K 07601 17200 001023722240

Causale: indicare denominazione e  codice fiscale o partita IVA della struttura ricettiva, il trimestre e l’anno di riferimento. (Esempio: Hotel Alghero - 00123456789 - 1 trimestre 2022)

N.B.: Il versamento  il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art 6 comma 8 del Decreto Legge 31.5.1994, n. 330, convertito con modificazioni nella Legge 27 luglio 1994, n. 473)

Nella dichiarazione trimestrale, da rendersi mediante utilizzo del software di gestione dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva inserisce gli  identificativi di versamento al Comune di quanto corrisposto a titolo d’imposta per i periodi comunicati.

L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

L’anno d’imposta è articolato in due periodi: Bassa stagioneAlta stagione.

L’articolazione e la misura dell’imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale, entro i termini di legge di approvazione del bilancio di previsione, con apposita deliberazione ai sensi degli artt. 48, comma 2 e 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni.

L’imposta è applicata, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi, nella misura del 100% nel periodo di alta stagione  e nella misura del 50% nel periodo di bassa stagione.

Per l'anno 2022 le tariffe sono stabilite nella seguente misura:

1) per il periodo 1 gennaio/30 aprile 2022 (bassa stagione), le Tariffe relative all’Imposta di soggiorno da applicarsi nel territorio del Comune di Alghero sono le seguenti:

a) euro 1,00 a pernottamento per persona, nelle strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle e classi superiori;
b) euro 0,50 a pernottamento per persona, nelle strutture ricettive alberghiere classificate fino a 3 stelle;
c) euro 0,25 a pernottamento per persona, nelle strutture ricettive extra-alberghiere;
d) euro 0,25 a pernottamento per persona, nelle strutture ricettive all’aria aperta quando non utilizza propri mezzi di pernottamento;
e) euro 0,15 a pernottamento per persona, nelle strutture ricettive all’aria aperta e nelle aree sosta di caravan e autocaravan con utilizzo di propri mezzi di pernottamento;

2) per il periodo 1 maggio/30 settembre 2022 (alta stagione), le Tariffe relative all’Imposta di soggiorno da applicarsi nel territorio del Comune di Alghero sono le seguenti:

a) euro 2,00 a pernottamento per persona, nelle strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle e classi superiori;
b) euro 1,00 a pernottamento per persona, nelle strutture ricettive alberghiere classificate fino a 3 stelle;
c) euro 0,50 a pernottamento per persona, nelle strutture ricettive extra-alberghiere;
d) euro 0,50 a pernottamento per persona, nelle strutture ricettive all’aria aperta quando non utilizza propri mezzi di pernottamento;
e) euro 0,30 a pernottamento per persona, nelle strutture ricettive all’aria aperta e nelle aree sosta di caravan e autocaravan con utilizzo di propri mezzi di pernottamento;

3) per il periodo 1 ottobre 2022/31 marzo 2023 (bassa stagione in base al nuovo Regolamento), le Tariffe relative all’Imposta di soggiorno da applicarsi nel territorio del Comune di Alghero sono le seguenti:
a) euro 2,00 a pernottamento per persona, nelle strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle e classi superiori;
b) euro 1,00 a pernottamento per persona, nelle strutture ricettive alberghiere classificate fino a 3 stelle;
c) euro 0,50 a pernottamento per persona, nelle strutture ricettive extra-alberghiere;
d) euro 0,50 a pernottamento per persona, nelle strutture ricettive all’aria aperta quando non utilizza propri mezzi di pernottamento;
e) euro 0,50 a pernottamento per persona, nelle strutture ricettive all’aria aperta e nelle aree sosta di caravan e autocaravan con utilizzo di propri mezzi di pernottamento;

4) per il periodo 1 aprile/30 settembre 2023(alta stagione in base al nuovo Regolamento) le Tariffe relative all’Imposta di soggiorno da applicarsi nel territorio del Comune di Alghero sono state adeguate come di seguito riportate:
a) euro 4,00 a pernottamento per persona, nelle strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle e classi superiori;
b) euro 2,00 a pernottamento per persona, nelle strutture ricettive alberghiere classificate fino a 3 stelle;
c) euro 1,00 a pernottamento per persona, nelle strutture ricettive extra-alberghiere;
d) euro 1,00 a pernottamento per persona, nelle strutture ricettive all’aria aperta quando non utilizza propri mezzi di pernottamento;
e) euro 1,00 a pernottamento per persona, nelle strutture ricettive all’aria aperta e nelle aree sosta di caravan e autocaravan con utilizzo di propri mezzi di pernottamento.

 

Casi particolari

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

  1. i minori entro il dodicesimo anno di età;
  2. coloro che pernottano per garantire assistenza a persone ricoverate presso i nosocomi cittadini.
  3. il personale appartenente alla Polizia di Stato e Polizia Locale, alle Forze armate, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio.
  4. le persone con disabilità grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 Febbraio 1992 n. 104 o di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri, e un loro accompagnatore. L’applicazione dell’esenzione è subordinata al rilascio al Responsabile di cui all’art. 2 bis, da parte
    dell’interessato, di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii. (esenzione con efficacia dal 1 agosto 2023)

Con Delibera della Giunta Comunale potranno essere disposte ulteriori esenzioni per comprovate esigenze.

Le esenzioni di cui sopra dovranno essere attestate e dimostrate dai gestori delle strutture ricettive  attraverso la presentazione di apposita documentazione.

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Pagina aggiornata il 20/01/2024

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