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TARES ANNO 2013

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.


Ai sensi e per effetti del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii., dal 1 gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. È corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

Il tributo comunale per l’anno 2013 è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato (F24) ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale concernente il versamento della TARES, e secondo le seguenti scadenze così come da regolamento comunale.

entro il  31 ottobre        2013      la PRIMA RATA;
- entro il  29 novembre    2013      la SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE;
- entro il  20 dicembre     2013       la TERZA RATA;
- entro il  31 gennaio       2014      la QUARTA RATA; 
- entro il  28 febbraio       2014      la QUINTA RATA;
- entro il  30 marzo          2014      la SESTA RATA;

Pur restando fermo l’obbligo di versamento in autoliquidazione della tassa entro le scadenze sopra indicate, al fine di facilitare gli obblighi di pagamento in prossimità della scadenza, la S.E.C.AL. S.P.A. invierà al domicilio del contribuente, a mezzo posta ordinaria, l’avviso di scadenza contenente gli estremi della base di calcolo secondo quanto rilevabile dalle denunce presentate e/o dagli accertamenti d’ufficio, unitamente ai bollettini di versamento precompilati.

In caso di mancato rispetto delle scadenze sopra riportate, - per non incorrere nella sanzione del 30% dell'importo dovuto – il contribuente si potrà avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97, con applicazione della sanzione ridotta oltre agli interessi. In caso di versamenti omessi, parziali o tardivi senza che sia intervenuto il sopra citato ravvedimento operoso da parte del contribuente, verranno emessi i necessari provvedimenti sanzionatori, previsti all’art. 33 del vigente Regolamento Comunale.

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